Se stai pensando di trasferirti in Emilia Romagna con il tuo animale domestico, dovrai fare i preparativi necessari per garantire che il suo viaggio si svolga senza intoppi. Per animali domestici si intendono cani, gatti, furetti.

QUALI REQUISITI DEVONO ESSERE SODDISFATTI?

I requisiti sanitari variano a seconda che l'animale provenga o meno da un paese membro dell'UE.

Esistono alcuni requisiti generali che possono variare a seconda dell'animale trasportato, della sua età, della sua storia medica e del paese di origine. Si consiglia di consultare direttamente il consolato o la rappresentanza diplomatica del paese di origine.

Lo scopo è prevenire la diffusione di malattie potenzialmente contagiose e garantire la tutela della salute umana e animale.

Vi sono alcune disposizioni generali che riguardano tutti i cani, gatti e furetti, provenienti sia da Paesi dell’Unione europea che da Paesi terzi:

  • Tutti gli animali devono essere vaccinati e rispettare i requisiti sanitari applicabili, tutti comprovati dai rispettivi documenti giustificativi;
  • Cani, gatti e furetti devono essere identificati da un microchip (trasponditore) o tatuaggio chiaramente leggibile, se apposto prima del 3 luglio 2011. Se gli scanner potrebbero non essere in grado di leggere il microchip, nei punti di ingresso all'arrivo può causare un problema significativo e il tuo animale domestico potrebbe essere messo in quarantena. Se il tuo animale da compagnia è stato "tatuato" prima del 3 luglio 2011, questa è ancora considerata una forma di identificazione accettabile, a condizione che sia chiaramente visibile e che il tuo animale domestico abbia ricevuto una vaccinazione antirabbica dopo il tatuaggio.
  • Vietato introdurre in Italia cani, gatti e furetti di età inferiore alle dodici settimane, che non siano stati vaccinati per la rabbia oppure di età tra le dodici e le sedici settimane che, seppur vaccinati nei confronti della rabbia, non soddisfino i requisiti di validità.
  • Il numero massimo di animali da compagnia che possono accompagnare il proprietario o la persona autorizzata per ogni singolo viaggio è pari a 5 animali. Quando il numero massimo degli animali da compagnia è superiore a cinque, e non sussistono le condizioni della deroga se gli animali provengono da un Paese dell’Unione Europea devono rispettare i requisiti prescritti dalla Direttiva 92/65/CEE oppure se gli animali provengono da un Paese terzo devono rispettare i requisiti prescritti dalla Direttiva 92/65/CEE.
  • Di norma il proprietario o la persona autorizzata dovrebbero accompagnare l’animale durante il viaggio.
  • Per l’introduzione in Italia degli animali da compagnia NON è richiesto il trattamento preventivo nei confronti delle zecche e dell’echinococco.

Inoltre, si raccomanda vivamente che i vostri animali domestici ricevano vaccini aggiuntivi come:

  • Cimurro, Epatite, Leptospirosi, Parainfluenza e Parvovirus (DHLPP) e Bordetella per cani.
  • Rinotracheite virale felina, calicivirus e panleucopenia (FVRCP) per gatti.

 

CANI GATTI E FURETTI PROVENIENTI DA PAESI UE (IN EMILIA ROMAGNA, ITALIA)

Per gli animali provenienti da Stati membri dell'UE si applicano i seguenti requisiti aggiuntivi. L’animale deve essere accompagnato da:

  • passaporto europeo: questo documento è obbligatorio e contiene una sezione anagrafica e una sezione sanitaria che contiene la vaccinazione antirabbica, gli eventuali test clinici e le cure terapeutiche. Il "passaporto per animali da compagnia" mira a garantire una maggiore sicurezza contro i rischi per la salute associati alla circolazione degli animali da compagnia, in particolare per quanto riguarda la rabbia. Questo passaporto deve essere compilato ed emesso da un veterinario autorizzato del Paese di provenienza. Per il rilascio del passaporto occorre rivolgersi ai Servizi veterinari del Paese di provenienza. Inoltre, è necessario che riporti il codice alfanumerico del microchip (trasponditore) o del tatuaggio e attesti l’esecuzione della vaccinazione contro la rabbia e, se del caso, di una nuova vaccinazione antirabbica in corso di validità.
  • una dichiarazione scritta del proprietario nel caso in cui una persona autorizzata effettui il movimento non commerciale dell’animale su delega scritta del proprietario.

Il cane, il gatto o il furetto deve essere vaccinato contro la rabbia da un veterinario autorizzato del Paese di provenienza (Allegato III del regolamento UE 576/2013):

  • l’animale deve avere almeno 12 settimane al momento della somministrazione del vaccino;
  • la somministrazione del vaccino non deve essere precedente alla data di identificazione o di lettura del microchip;
  • il periodo di validità della vaccinazione decorre dal 21o giorno dal completamento del protocollo vaccinale della prima vaccinazione e ogni successiva vaccinazione deve essere eseguita durante il periodo di validità della precedente.

 

CANI,GATTI E FURETTI PROVENIENTI DA PAESI TERZI

Oltre alle disposizioni generali per cani, gatti e furetti provenienti da Paesi terzi vigono regole che variano a seconda che il Paese sia inserito o meno nell'elenco redatto dalla Commissione europea e pubblicato nella parte 2 dell’allegato II al Regolamento UE 577/2013. L'elenco, costantemente aggiornato, è consultabile sul sito dell'Unione europea.

Cani gatti e furetti identificati tramite un microchip o un tatuaggio chiaramente leggibile, se apposto prima del 03/07/2011, devono essere muniti del certificato sanitario rilasciato da un veterinario ufficiale dell’Autorità competente del Paese terzo. Nel certificato sanitario deve essere attestata, oltre all'esecuzione della vaccinazione nei confronti della rabbia e, se del caso, di una nuova vaccinazione in corso di validità, anche l’avvenuta esecuzione, con esiti favorevoli della prova di titolazione degli anticorpi neutralizzanti post vaccinali nei confronti del virus della rabbia.

Per la reintroduzione in Italia degli animali da compagnia dopo un'introduzione in un Paese terzo, può essere utilizzato anche il passaporto comunitario di cui all’allegato III, parte 1, del regolamento (UE) 577/2013 nel quale deve essere attestata l’osservanza delle disposizioni, già citate, richieste per l'introduzione da Paesi terzi.

Altri animali da compagnia che possono viaggiare con il proprietario a condizioni speciali sono:

  • invertebrati (esclusi api e bombi e molluschi e crostacei);
  • animali acquatici ornamentali;
  • anfibi e rettili;
  • uccelli: esemplari di specie aviarie;
  • mammiferi: roditori e conigli diversi da quelli destinati alla produzione alimentare e definiti “lagomorfi”.

Se sei interessato ad animali da compagnia appartenenti a una di queste specie, contatta l’AUSL di riferimento.

 

AVVISO IMPORTANTE: Le procedure tendono a cambiare frequentemente. Si applica, pertanto, solo quanto previsto dalla normativa vigente al momento dell'espletamento del procedimento in questione. Tali istruzioni non riguardano la movimentazione di animali destinati alla vendita o al trasferimento ad altro proprietario, comprese le adozioni.

MINISTERO DELLA SALUTE

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