Nuovo patto sulla migrazione e l'asilo dell'Unione europea

Nuovo patto sulla migrazione e l'asilo dell'Unione europea

Si tratta di un insieme di regolamenti e politiche per creare un processo di migrazione e asilo più equo, efficiente e sostenibile per l'Unione europea.

Il nuovo patto sulla migrazione e l'asilo è un insieme di regolamenti e politiche per creare un processo di migrazione e asilo più equo, efficiente e sostenibile per l'Unione europea.

Il Consiglio ha compiuto un passo decisivo verso la modernizzazione del codice dell'Unione Europea in materia di asilo e migrazione. In particolare, sono state prese decisioni riguardo a:

1) regolamento sulla procedura di asilo (APR) che stabilisce una procedura comune in tutta l'Unione europea da applicare alle richieste di protezione internazionale, semplificando le disposizioni procedurali e stabilisce norme per i diritti del richiedente asilo (ad esempio, avere a disposizione il servizio di un interprete o avere diritto all'assistenza e alla rappresentanza legale). Il regolamento mira anche a prevenire gli abusi stabilendo chiari obblighi per i richiedenti di cooperare con le autorità durante l'intera procedura

2) procedure di frontiera obbligatorie finalizzate a valutare rapidamente se le domande sono infondate o inammissibili. Le persone soggette alla procedura di asilo alla frontiera non sono autorizzate ad entrare nel territorio dello Stato membro. La procedura di frontiera si applicherebbe quando un richiedente asilo presenta domanda a un valico di frontiera esterna, a seguito di arresto in relazione a un attraversamento illegale della frontiera e in seguito allo sbarco dopo un'operazione di ricerca e soccorso. La durata totale della procedura di asilo e di rimpatrio alla frontiera non dovrebbe essere superiore a 6 mesi

3) capacità adeguata per svolgere le procedure di frontiera. Gli Stati membri devono stabilire una capacità adeguata, in termini di accoglienza e risorse umane, necessaria per esaminare in qualsiasi momento un determinato numero di domande e per eseguire le decisioni di rimpatrio. La capacità adeguata di ciascuno Stato membro sarà stabilita sulla base di una formula che tiene conto del numero di attraversamenti irregolari delle frontiere e dei respingimenti su un periodo di tre anni

4) modifica delle regole di Dublino. Il regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione (AMMR) dovrebbe sostituire, una volta concordato, l'attuale regolamento Dublino. Tra le novità, l'attuale complessa procedura di ripresa in carico finalizzata al trasferimento di un richiedente nello Stato membro responsabile della sua domanda sarà sostituita da una semplice notifica di ripresa in carico

5) nuovo meccanismo di solidarietà. Per bilanciare l'attuale sistema in base al quale pochi Stati membri sono responsabili della stragrande maggioranza delle domande di asilo, viene proposto un nuovo meccanismo di solidarietà che sia semplice, prevedibile e praticabile. Le nuove regole combinano la solidarietà obbligatoria con la flessibilità per gli Stati membri per quanto riguarda la scelta dei contributi individuali. Tali contributi comprendono il trasferimento, i contributi finanziari o misure di solidarietà alternative come l'impiego di personale o misure incentrate sullo sviluppo delle capacità. Gli Stati membri hanno piena discrezionalità quanto al tipo di solidarietà cui contribuiscono. Nessuno stato membro sarà mai obbligato ad attuare delocalizzazioni. Ci sarà un numero minimo annuo di ricollocazioni dagli Stati membri in cui la maggior parte delle persone entra nell'Unione europea verso Stati membri meno esposti a tali arrivi. Tale numero è fissato a 30.000, mentre il numero minimo annuo per i contributi finanziari sarà fissato a 20.000 Euro per ricollocazione. Queste cifre possono essere aumentate ove necessario e si terrà conto anche delle situazioni in cui non è prevista alcuna necessità di solidarietà in un determinato anno. Al fine di compensare un numero eventualmente insufficiente di ricollocazioni promesse, saranno disponibili compensazioni di responsabilità come misura di solidarietà di secondo livello, a favore degli Stati membri che beneficiano della solidarietà

6) prevenzione di abusi e movimenti secondari. L'AMMR contiene anche misure volte a prevenire gli abusi da parte del richiedente asilo ed evitare movimenti secondari (quando un migrante si sposta dal paese in cui è arrivato per la prima volta per cercare protezione o reinsediamento permanente altrove). Il regolamento, ad esempio, stabilisce obblighi per i richiedenti asilo di presentare domanda negli Stati membri di primo ingresso o soggiorno regolare. Scoraggia i movimenti secondari limitando le possibilità di cessazione o trasferimento di responsabilità tra Stati membri e quindi riduce le possibilità per il richiedente di scegliere lo Stato membro in cui presentare la domanda.

Per l'approvazione definitiva si dovrà trovare una posizione comune con il co-legislatore, il Parlamento Europeo.

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