Rientro dei cervelli: ammessa l'esenzione IRPEF per gli assegni di ricerca

Lo ha stabilito l'Agenzia delle Entrate con il principio di diritto numero 8 del 21 aprile 2023

L’Agenzia delle Entrate ha emanato il Principio di diritto n. 8 del 21 aprile 2023 avente ad oggetto "Incentivi per il rientro in Italia di docenti e ricercatori residenti all'estero di cui all'articolo 44 del decreto legge 31 maggio 2010, n.78 – Rientro in Italia percependo assegni di ricerca esenti da Irpef.

L'agevolazione prevede l'esclusione del novanta per cento degli emolumenti percepiti dai docenti e dai ricercatori per lavoro dipendente o autonomo di ricerca o docenza all'estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università svolto per almeno due anni continuativi,  purché in possesso di  titolo di studio universitario o equiparato e non occasionalmente residenti all'estero, e che tornino o acquisiscano per la priva volta la residenza fiscale in Italia. L'agevolazione è fruibile per sei anni a decorrere dal periodo di imposta in cui si trasferiscono.

Viene precisato inoltre che per i soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 44 del decreto legge n. 78 del 2010, il rientro o l'ingresso in Italia con assunzione della residenza fiscale, può avvenire in relazione all'avvio dell'attività presso università e/o enti di ricerca anche nell'ambito di un assegno di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2020 n. 240. Per i suddetti assegni per lo svolgimento di attività di ricerca, di durata compresa tra uno e tre anni, è prevista l'esenzione dall'IRPEF

L'Agenzia precisa quindi che in caso di assunzione da parte degli enti di ricerca e delle università, di docenti e ricercatori provenienti dall'estero che entrano o rientrano in Italia per svolgere attività di ricerca o di docenza, con percezione di assegni di ricerca esenti da IRPEF non è in contrasto con la ratio agevolativa del regime di cui all'articolo 44, decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, cd. "Rientro dei cervelli".

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